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Tributi locali posteriori alla riforma tributaria del 1972 tarsu – Cass. 14039/2019

Annullamento della delibera comunale che determina la tariffa da parte del giudice amministrativo - Effetto caducante sulle delibere degli anni successivi - Esclusione - Sindacato incidentale di legittimità del giudice tributario - Ammissibilità.

In materia di TARSU, l'annullamento giurisdizionale della delibera comunale di determinazione della tariffa per un'annualità precedente non ha efficacia caducante sulle delibere relative agli anni successivi, anche se meramente riproduttive, poiché ogni deliberazione tariffaria regola la materia in modo autonomo rispetto alle precedenti, che non costituiscono un presupposto di quelle successive; peraltro il giudice tributario, nell'ambito della cognizione dei motivi di impugnazione avverso l’atto impositivo, ha il potere-dovere di disapplicare, anche d'ufficio, la delibera comunale presupposta qualora sia illegittima, in applicazione del principio generale di cui all'art. 5 della l. n. 2248 del 1865, All. E, con l'unico limite dell'eventuale giudicato amministrativo che abbia affermato la legittimità di tale delibera.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 14039 del 23/05/2019 (Rv. 654326 - 01)