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Accertamento tributario (nozione) - concordato tributario (adesione del contribuente all'accertamento) – Cass. 12137/2019

Società di persone - Accertamento con adesione - Litisconsorzio necessario con la società e gli altri soci - Esclusione - Fondamento - Definitività per gli aderenti - Conseguenze.

Tributi (in generale) - "solve et repete" - contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - procedimento.

In tema di accertamento con adesione, non sussiste il litisconsorzio necessario con i soci, in relazione ai giudizi da essi instaurati avverso gli atti di accertamento loro notificati, in quanto assenti o non aderenti al procedimento amministrativo iniziato e definito dalla società di persone, posto che l'esigenza di unitarietà dell'accertamento viene meno con l'intervenuta definizione da parte della società in sede amministrativa che, ai sensi dell'art. 41-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, costituisce titolo per l'accertamento nei confronti delle persone fisiche, con la conseguenza che ciascun socio può opporre solo ragioni di impugnazione specifiche e, quindi, di esclusivo carattere personale.

Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 12137 del 08/05/2019 (Rv. 653856 - 01)

Riferimenti normativi: 

Cod. Proc. Civ. art. 102