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Riforma tributaria del 1972 - imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) - oggetto - cessione di beni – Cass. 12468/2019

Variazione di imponibile - Risoluzione contrattuale - Contratti ad esecuzione continuata o periodica - Art. 26, comma 9, del d.P.R. n. 633 del 1972 (come aggiunto dall'art. 1, comma 126, l. n. 208 del 2015) - Inadempimento unilaterale - Facoltà di rettifica - Fondamento - Art. 1, comma 127, l. n. 208 del 2015 - Retroattività - Conformità al diritto unionale - Fondamento - Fattispecie.

In tema di IVA, in caso di risoluzione contrattuale relativa a contratti a esecuzione continuata o periodica - nella specie: di abbonamento telefonico - il prestatore ha facoltà di variare in diminuzione la base imponibile in relazione alle prestazioni eseguite e non remunerate antecedentemente alla risoluzione per inadempimento unilaterale dell'altra parte in applicazione dell'art. 26, comma 9, del d.P.R. n. 633 del 1972 (come aggiunto dall'art. 1, comma 126, della l. n. 208 del 2015), la cui retroattività è conforme al diritto unionale, in quanto volta al ripristino della simmetria tra le parti e, quindi, a garantire la neutralità dell'imposta, il cui peso, diversamente, finirebbe col gravare irragionevolmente sul soggetto passivo.

Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 12468 del 10/05/2019 (Rv. 653677 - 01)

Riferimenti normativi: 

Cod. Civ. art. 1458 – Effetti della risoluzione