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Tributi locali posteriori alla riforma tributaria del 1972 mf ici – Cass. 13742/2019

Area edificabile - Qualificazione come pertinenza di un fabbricato - Presupposti - Fattispecie.

In tema di ICI, l'art. 2 del d.lgs. n. 504 del 1992, nell'escludere l'autonoma tassabilità delle aree pertinenziali, fonda l'attribuzione della qualità di pertinenza sul criterio fattuale correlato alla destinazione effettiva e concreta della cosa al servizio o ornamento di un'altra, in conformità all'art. 817 c.c., con la conseguenza che, per qualificare come pertinenza di un fabbricato un'area edificabile, è necessario che intervenga un'oggettiva e funzionale modificazione dello stato dei luoghi che sterilizzi in concreto e stabilmente lo "ius edificandi" e che non si risolva, quindi, in un mero collegamento materiale, rimovibile "ad libitum".

(Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva negato la sussistenza di un rapporto pertinenziale di un'area edificabile rispetto ad un fabbricato adibito a centro di smistamento della corrispondenza, non risultando tale vincolo dalla relativa dichiarazione del contribuente, il quale, peraltro, aveva manifestato la volontà di utilizzare la stessa area a scopo edificatorio).

Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 13742 del 22/05/2019 (Rv. 654117 - 01)

Riferimenti normativi: 

Cod. Civ. art. 0817 – Pertinenze