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Tributi anteriori alla riforma del 1972 - tributi doganali (diritti di confine - dazi all'importazione ed alla esportazione - diritti doganali) - dazi all'importazione e all'esportazione – Cass. 14004/2019

Domanda di rimborso dei dazi doganali - Termine ex art. 236 del Reg. CE n. 2913 del 1992 - Applicabilità - Eccezioni - Riapertura di contingente tariffario - Caso fortuito o forza maggiore - Configurabilità - Esclusione - Ragioni.

In tema di diritti doganali, l'art. 236, comma secondo, del Regolamento CE n. 2913 del 1992 (cd. codice doganale comunitario), ai sensi del quale il rimborso dei dazi deve essere richiesto entro tre anni dalla notifica del dazio al debitore, salva l'ipotesi - espressamente prevista dal secondo paragrafo del medesimo comma - nella quale l'interessato provi di essere stato impossibilitato a presentare domanda per caso fortuito o per forza maggiore, va inteso, conformemente a quanto ritenuto dalla Commissione Europea con interpretazione da considerarsi vincolante per gli Stati membri, nel senso che non costituisce caso fortuito o forza maggiore la semplice riapertura di un contingente tariffario in seguito ad una restituzione.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 14004 del 23/05/2019 (Rv. 653951 - 02)