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Riforma tributaria del 1972 - imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) - sanzioni - sanzioni pecuniarie – violazioni dell'obbligo di dichiarazione iva – Cass. 14942/2019

Aliquota agevolata per strutture ricettive - Condizioni - Estensione alla cd. multiproprietà - Esclusione - Fondamento.

In tema di IVA, l'aliquota agevolata prevista per le strutture ricettive indicate nell'art. 6 della l. n. 217 del 1983, recepite nel punto 120 della tabella A, parte III, del d.P.R. n. 633 del 1972 (nel testo vigente "ratione temporis"), è applicabile a condizione che il cliente sia ivi alloggiato e che le prestazioni alberghiere siano rese nell'ambito della struttura stessa, mentre non si estende alla cd. multiproprietà, non ricompresa nel citato elenco, caratterizzata dall'apertura al pubblico solo eventuale e non sistematica, essendo gli alloggi locati solo nei periodi di inutilizzazione da parte dei multiproprietari.

Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 14942 del 31/05/2019 (Rv. 654115 - 01)