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Riscossione delle imposte - con ingiunzione fiscale - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 9798 del 09/04/2019 (Rv. 653423 - 01)

Importo dovuto dall'ingiunto - Genesi da un credito dell'Amministrazione finanziaria - Necessità - Mancata deduzione del rapporto obbligatorio nell'ingiunzione - Inefficacia dell'ingiunzione.

Dall'art. 2 del r.d. n. 639 del 1910, a norma del quale l'ingiunzione fiscale "consiste nell'ordine emesso dal competente ufficio di pagare entro trenta giorni, sotto pena degli atti esecutivi, la somma dovuta", e, in particolare, dall'espresso riferimento alla aggettivazione "dovuto", si evince che l'importo pecuniario ingiunto, lungi dal rappresentare una somma suscettibile di arbitraria richiesta, deve derivare da un rapporto obbligatorio, in virtù del quale l'amministrazione finanziaria sia creditrice e l'ingiunto debitore; conseguentemente, l'ingiunzione è priva di effetti, ove non sia stato dedotto il rapporto obbligatorio, vantato dalla amministrazione, in relazione al quale l'asserito debitore possa apprestare le sue difese.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 9798 del 09/04/2019 (Rv. 653423 - 01)