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Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta di registro - determinazione della base imponibile - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 9209 del 03/04/2019 (Rv. 653726 - 01)

Imposta di registro - Conferimenti immobiliari - Base imponibile - Deduzione delle ipoteche iscritte in data anteriore per finanziamenti personali - Esclusione – Fondamento - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 9209 del 03/04/2019 (Rv. 653726 - 01)

In tema di imposta di registro, nell'ipotesi di conferimento di immobili in società, ove i conferenti siano persone fisiche, la base imponibile non può essere depurata delle passività connesse ad ipoteche che, pur se gravanti sugli stessi beni, sono state iscritte dai conferenti per ottenere un proprio finanziamento personale in epoca anteriore al conferimento dell'immobile in società, in quanto, ai sensi dell'art. 50 del d.P.R. n. 131 del 1986 - il quale ha trasposto nel nostro ordinamento la direttiva n. 335/69/CEE - ai fini della deducibilità, deve sussistere un collegamento fra le passività ed i beni conferiti, anche al fine di evitare la costituzione di mutui ipotecari allo scopo di eludere l'imposizione.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 9209 del 03/04/2019 (Rv. 653726 - 01)