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Tributi enti locali - Soggetti privati abilitati alla liquidazione, all'accertamento e alla riscossione dei tributi e delle entrate ai sensi del d.lgs. n. 446 del 1997 - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 5149 del 21/02/2019

Riscossione delle imposte - tributi enti locali - Soggetti privati abilitati alla liquidazione, all'accertamento e alla riscossione dei tributi e delle entrate ai sensi del d.lgs. n. 446 del 1997 - Obbligo di iscrizione nell'albo di cui all'art. 53 del d.lgs. n. 446 del 1997 - Portata - Modifica introdotta dalla l. n. 244 del 2007 - Conseguenze.

In tema di riscossione mediante ruolo, fino all'approvazione delle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 224, della l. n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008) la possibilità, per province e comuni, di affidare le attività di liquidazione, accertamento e riscossione di tributi ed entrate, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 446 del 1997, a soggetti privati, fra cui le società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, era subordinata all'iscrizione dei soci privati di queste nell'albo ministeriale previsto dall'art. 53 del d.lgs. citato. In seguito alle menzionate modifiche, l'obbligo di tale iscrizione è stato esteso anche alle suddette società, ma, in difetto di una specifica norma transitoria, si deve ritenere che esso operi esclusivamente per le concessioni rilasciate o rinnovate dopo l'entrata in vigore della nuova disciplina, ferma restando la validità di quelle in corso emesse nella vigenza della precedente regolamentazione.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 5149 del 21/02/2019