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"Solve et repete" - contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - Corte di Cassazione Sez. 5 - , Sentenza n. 3621 del 07/02/2019

Tributi (in generale) - "solve et repete" - contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - procedimento - disposizioni comuni ai vari gradi del procedimento - rinvio alle norme del codice di procedura civile - Certificazione del passaggio in giudicato della sentenza tributaria - Mancata previsione - Art. 124 disp. att. c.p.c. – Applicabilità - Corte di Cassazione Sez. 5 - , Sentenza n. 3621 del 07/02/2019

Nel processo tributario, in mancanza di una previsione specifica sulla certificazione del passaggio in giudicato della sentenza, va applicato per "analogia legis", secondo la previsione dell'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, l'art. 124 disp. att. c.p.c., sicché è necessario che il segretario della commissione tributaria, provinciale o regionale, certifichi, in calce alla copia della sentenza contenente la relazione della notificazione alla controparte o alla copia della sentenza non notificata, che nei termini di legge non è stata proposta impugnazione, mentre non può ritenersi equipollente l'attestazione della commissione tributaria provinciale secondo cui, ad una data posteriore alla scadenza del termine per la proposizione dell'appello di una sua sentenza, non è stata chiesta dalla commissione tributaria regionale la trasmissione del fascicolo di primo grado prevista dall'art. 53, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992.

Corte di Cassazione Sez. 5 - , Sentenza n. 3621 del 07/02/2019