Skip to main content

Imposta sul reddito delle persone fisiche (i.r.p.e.f.) - redditi di impresa - determinazione del reddito

Tributi erariali diretti - imposta sul reddito delle persone fisiche (i.r.p.e.f.) (tributi posteriori alla riforma del 1972) - redditi di impresa - determinazione del reddito - detrazioni - in genere - costi relativi a veicoli aziendali - integrale deducibilità – condizioni - Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 31031 del 30/11/2018

In tema di determinazione del reddito d'impresa, ai sensi dell'art. 121 bis (ora 164) del d.P.R. n. 917 del 1986, sono integralmente deducibili i costi concernenti i veicoli destinati esclusivamente all'attività propria dell'impresa: è peraltro onere del contribuente dimostrare tale presupposto, quale fatto costitutivo del diritto alla integrale deduzione, ferma restando la presunzione di uso promiscuo dei mezzi che, pur essendo strumentali all'attività d'impresa, non sono indispensabili per l'esercizio della stessa.

Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 31031 del 30/11/2018