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Tassa raccolta di rifiuti solidi urbani interni introduzione della tia cd. 1 e della tia cd. 2 - disciplina intertemporale

Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) - tassa raccolta di rifiuti solidi urbani interni introduzione della tia cd. 1 e della tia cd. 2 - disciplina intertemporale – conseguenze - Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 31286 del 04/12/2018

In tema di tassa sui rifiuti, l'art. 238 del d.lgs. n. 152 del 2006, nell'istituire la tariffa di igiene ambientale, cd. TIA 2, ha abrogato, a decorrere dalla sua entrata in vigore, la cd. TIA 1, introdotta dal d.lgs. n. 22 del 1997, prevedendo, al comma 11, che, sino all'emanazione delle relative norme attuative, i Comuni possono continuare ad applicare la cd. TIA 1 se prevista da apposita delibera ex art. 49, comma 6, dello stesso d.lgs. n. 22 del 1997: ne deriva che la delibera dell'ente territoriale istitutiva della cd. TIA 1, dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 152 del 2006, è illegittima, in quanto relativa ad una tariffa abrogata.

Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 31286 del 04/12/2018