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Imposta sul reddito delle persone giuridiche (I.R.P.E.G.) (tributi posteriori alla riforma del 1972) - soggetti passivi - consorzi

Tributi erariali diretti - imposta sul reddito delle persone giuridiche (I.R.P.E.G.) (tributi posteriori alla riforma del 1972) - soggetti passivi - consorzi - esenzione ex art. 88 (ora 74) TUIR - consorzi-funzione e aziende-consorzi (o consorzi-agenzia speciale) - distinzione - rilevanza - esclusione – fondamento - Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 32997 del 20/12/2018

In tema di IRPEG, a decorrere dal 1 gennaio 1998, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 22 della l. n. 449 del 1997, che ha modificato l'art. 88, comma 1, (ora 74) del d.P.R. n. 917 del 1986, includendo espressamente tra i soggetti esentati dall'imposta i "consorzi tra enti locali", è divenuto irrilevante l'accertamento dell'effettiva natura giuridica dei consorzi, essendo superata la pregressa distinzione tra consorzi-funzione (esentati) e aziende-consorzi (già soggette ad imposta).

Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 32997 del 20/12/2018