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Imposta sul reddito delle persone giuridiche (i.r.p.e.g.) (tributi posteriori alla riforma del 1972) - determinazione - detrazioni

Tributi erariali diretti - imposta sul reddito delle persone giuridiche (i.r.p.e.g.) (tributi posteriori alla riforma del 1972) - determinazione - detrazioni - in genere - poteri dell'amministrazione finanziaria - valutazione di congruità dei costi e ricavi e rettificazione delle dichiarazioni - sussistenza - compenso corrisposto agli amministratori - deducibilità ai sensi dell'art. 62 (ora 95, comma 5) del d.p.r. n. 917 del 1986 - sindacabilità del "quantum" - legittimità – criteri - Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 33217 del 21/12/2018

In tema di determinazione dei redditi di impresa, rientra nei poteri dell'Amministrazione finanziaria la valutazione di congruità dei costi e dei ricavi esposti nel bilancio e nelle dichiarazioni, anche ove non ricorrano irregolarità nella tenuta delle scritture contabili o vizi negli atti giuridici d'impresa, sicchè la deducibilità, ai sensi dell'art. 62 (ora art. 95, comma 5) del d.P.R. n. 917 del 1986, dei compensi degli amministratori di società non implica alcun vincolo alla misura indicata nelle deliberazioni sociali o nei contratti, competendo agli uffici finanziari la verifica dell'attendibilità economica dei predetti dati.

Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 33217 del 21/12/2018