Skip to main content

Repressione delle violazioni delle leggi finanziarie - sanzioni civili e amministrative in genere - credito d'imposta

Tributi (in generale) - repressione delle violazioni delle leggi finanziarie - sanzioni civili e amministrative - in genere - credito d'imposta - compensazione - silenzio-assenso poi annullato - sanzionabilità - fondamento – fattispecie - tributi (in generale) - "solve et repete" - disciplina delle agevolazioni tributarie (riforma tributaria del 1972) - agevolazioni varie - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 30220 del 22/11/2018

In tema di sanzioni tributarie, ove il contribuente abbia effettuato la compensazione del credito di imposta in costanza di silenzio-assenso dell'Amministrazione, che lo abbia tuttavia in seguito annullato perché formatosi in difetto dei requisiti di legge, è legittima l'applicazione della sanzione di cui all'art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997, perché l'errata utilizzazione della compensazione in sede di liquidazione periodica comporta il mancato versamento di parte del tributo alle scadenze previste. (Fattispecie relativa ad agevolazioni previste per il settore dell'autotrasporto dall'art. 1 del d.l. n. 265 del 2000, conv., con modif., in l. n. 343 del 2000).

Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 30220 del 22/11/2018