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Imposta sul reddito delle persone giuridiche (I.R.P.E.G.) (tributi posteriori alla riforma del 1972) - base imponibile - reddito complessivo

Tributi erariali diretti - imposta sul reddito delle persone giuridiche (I.R.P.E.G.) (tributi posteriori alla riforma del 1972) - base imponibile - reddito complessivo - in genere - redditi d'impresa - sanzioni civili - natura risarcitoria - deducibilità - condizioni - fondamento – fattispecie - Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 30238 del 22/11/2018

In tema di redditi d'impresa, le sanzioni civili per il ritardato pagamento di oneri (nella specie, previdenziali), pur avendo natura risarcitoria, non sono automaticamente deducibili come costi inerenti, dovendosene verificare la correlazione con lo svolgimento dell'attività di impresa, avendo riguardo all'oggetto sociale della stessa.

Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 30238 del 22/11/2018