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Imposta sulle successioni e donazioni - aliquote - imposta sulle successioni

Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta sulle successioni e donazioni - aliquote - imposta sulle successioni - accertamento, liquidazione e riscossione dell'imposta - dichiarazione - in genere - termine per l'accertamento da parte dell'ufficio - dichiarazione integrativa e dichiarazione modificativa - rispettive decorrenze – fondamento - Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 31729 del 07/12/2018

In tema di imposta di successione, ove venga presentata, ai sensi degli artt. 28, comma 6, e 33, commi 1 e 1-bis, del d.lgs. n. 346 del 1990, dichiarazione integrativa o sostitutiva, che si rende necessaria solo in presenza di un evento che abbia modificato la delazione ereditaria, incidendo quantitativamente sull'asse, il termine di decadenza triennale del potere accertativo dell'Ufficio decorre dalla data di presentazione della stessa, a differenza di quanto avviene nell'ipotesi di dichiarazione meramente modificativa, che non può riguardare dati incidenti sulla devoluzione d'eredità, e nella quale detto termine di decadenza decorre dalla presentazione dell'originaria dichiarazione di successione.

Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 31729 del 07/12/2018