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Imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.) (tributi posteriori alla riforma del 1972) - determinazione – detrazioni

Tributi erariali diretti - imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.) (tributi posteriori alla riforma del 1972) - determinazione – detrazioni - art. 15, comma 1, TUIR - doppia imposizione - diritto al credito di imposta sui redditi prodotti all'estero - fondamento – limiti - Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 29529 del 16/11/2018

In tema di imposta sui dividendi, il diritto al credito di imposta su redditi prodotti e tassati all'estero a titolo definitivo opera nei limiti in cui gli stessi entrino a far parte della base imponibile in Italia, sicché il prelievo fiscale su redditi esteri che non concorrono alla formazione del reddito complessivo e, quindi, sono esenti da imposta in Italia, non dà diritto alla detrazione, non essendovi in tal caso il rischio di doppia imposizione.

Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 29529 del 16/11/2018