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Accertamento delle imposte sui redditi (tributi posteriori alla riforma del 1972) - accertamenti e controlli - in genere

Tributi erariali diretti - accertamento delle imposte sui redditi (tributi posteriori alla riforma del 1972) - accertamenti e controlli - in genere - consolidato nazionale - disciplina anteriore alla riforma del 2012 - società del gruppo - autonomia - conseguenze sulla compensazione tra crediti d'imposta e debiti fiscali - Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 30014 del 21/11/2018

In tema di disciplina fiscale del consolidato nazionale, l'art. 43 ter, comma 2, del d.P.R. n. 602 del 1973, nella formulazione in vigore anteriormente alla introduzione del comma 2 bis, aggiunto dall'art. 2, comma 3, del d.l. n. 16 del 2012, convertito, con modificazioni, nella l. n. 44 del 2012, anche il soggetto consolidante, quando sia cessionario del credito d'imposta del consolidato dell'anno precedente per la compensazione con propri debiti fiscali, ha l'obbligo, a pena di inefficacia, di indicare nella dichiarazione gli estremi previsti dal comma 2 della medesima norma.

Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 30014 del 21/11/2018