Skip to main content

Scioglimento del rapporto sociale

Tributi erariali diretti - imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.) (tributi posteriori alla riforma del 1972) - redditi di impresa - in genere - società di persone - socio - scioglimento del rapporto sociale limitatamente a quest'ultimo - redditi relativi all'esercizio in corso - imputazione - esclusione - fondamento - fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 5, Ordinanza n. 27830 del 31/10/2018

>>> In tema di redditi prodotti in forma associata, qualora nel corso dell'esercizio sociale di una società di persone si verifichi lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio, i redditi della società non possono essere a quest'ultimo addebitati "pro quota" ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del d.P.R. n. 917 del 1986, operando la cd. imputazione "per trasparenza" solo con riferimento a colui che è socio al momento della approvazione del rendiconto - e non già al socio uscente ed a quello subentrante attraverso una ripartizione proporzionale in funzione del rispettivo periodo di partecipazione alla società - dovendosi, infatti, tenere presente che una siffatta semplicistica ripartizione non corrisponde necessariamente alla produzione del reddito sociale nei vari periodi e che, secondo i principi civilistici (cui la disciplina tributaria coerentemente si uniforma), il diritto agli utili nelle società di persone matura solo con l'approvazione del rendiconto. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto illegittimo il rifiuto di rimborso di quanto versato, a titolo di IRPEF, dall'erede del socio deceduto il giorno stesso della chiusura dell'esercizio sociale di riferimento, il cui rendiconto era stato tuttavia approvato in epoca successiva).

Corte di Cassazione Sez. 5, Ordinanza n. 27830 del 31/10/2018