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Divieto di "nova" in appello

Tributi (in generale) - "solve et repete" - contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - procedimento - procedimento di appello - in genere - processo tributario - divieto di "nova" in appello - estensione alle eccezioni in senso proprio - fattispecie in tema di deduzione di errore nella compilazione della dichiarazione IVA. Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 27562 del 30/10/2018

>>> In tema di processo tributario, il divieto di "nova" in appello, ai sensi dell'art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992, si applica, oltre che alle domande, alle eccezioni in senso proprio, intese come lo strumento processuale con cui il contribuente, in qualità di convenuto in senso sostanziale nel giudizio di impugnazione di cartella esattoriale, fa valere un fatto giuridico avente efficacia impeditiva, modificativa o estintiva della pretesa fiscale, da cui derivano il mutamento degli elementi materiali del fatto costitutivo della pretesa ed il conseguente ampliamento del tema della decisione, implicando la deduzione di fatti che richiedono una specifica indagine, non effettuabile per la prima volta in appello. (Nella fattispecie, la S.C. ha escluso che l'errore nella compilazione della dichiarazione IVA potesse essere dedotto dal contribuente per la prima volta nel giudizio di appello.)

Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 27562 del 30/10/2018