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Raddoppio dei termini di accertamento

Tributi (in generale) - accertamento tributario (nozione) - avviso di accertamento - in genere - raddoppio dei termini di accertamento in seguito a violazioni penali tributarie – annualità d’imposta anteriori a quella pendente al tempo dell’entrata in vigore del d.l. n. 223 del 2006 – applicabilità – fondamento. Corte di Cassazione Sez. 5, Ordinanza n. 27629 del 30/10/2018

>>> In tema di accertamento tributario, i termini previsti dagli artt. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 per l'IRPEF e 57 del d.P.R. n. 633 del 1972 per l'IVA, come modificati dall'art. 37, comma 24, del d.l. n. 223 del 2006, conv. con modif. dalla l. 248 del 2006, nella versione applicabile "ratione temporis", sono raddoppiati in presenza di seri indizi di reato che facciano sorgere l'obbligo di presentazione di denuncia penale, anche con riferimento alle annualità d'imposta anteriori a quella pendente al momento dell'entrata in vigore (4 luglio 2006) del predetto decreto, tanto derivando non dalla natura retroattiva della novella, ma, secondo la lettura di tali disposizioni data dalla sentenza della Corte costituzionale n. 247 del 2011, dalla circostanza che, stabilendo il prolungamento dei termini non ancora scaduti alla data dell'entrata in vigore del detto decreto, essa incide necessariamente (protraendoli) sui termini di accertamento delle violazioni che si assumono commesse prima di tale data, nel rispetto del principio cristallizzato dall'art. 11, comma 1, disp. prel. al c.c.

Corte di Cassazione Sez. 5, Ordinanza n. 27629 del 30/10/2018