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Illegittimità per omessa sottoscrizione

Riscossione delle imposte - a mezzo ruoli (tributi diretti) (disciplina anteriore alla riforma tributaria del 1972) - riscossione esattoriale - pagamento delle imposte – cartelle - ruolo d'imposta - illegittimità per omessa sottoscrizione - esclusione - fondamento - natura vincolata del ruolo - applicabilità dell'art. 21 octies della l. n. 241 del 1990. Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 27561 del 30/10/2018

>>> In tema di requisiti formali del ruolo d'imposta, l'art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973 non prevede alcuna sanzione per l'ipotesi della sua omessa sottoscrizione, sicché non può che operare la presunzione generale di riferibilità dell'atto amministrativo all'organo da cui promana, con onere della prova contraria a carico del contribuente, che non può limitarsi ad una generica contestazione dell'esistenza del potere o della provenienza dell'atto, ma deve allegare elementi specifici e concreti a sostegno delle sue deduzioni. D'altronde, la natura vincolata del ruolo, che non presenta in fase di formazione e redazione margini di discrezionalità amministrativa, comporta l'applicazione del generale principio di irrilevanza dei vizi di invalidità del provvedimento, ai sensi dell'art. 21 octies della l. n. 241 del 1990.

Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 27561 del 30/10/2018