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Processo tributario - natura

Tributi (in generale) - "solve et repete" - contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - procedimento - disposizioni comuni ai vari gradi del procedimento - istruzione del processo - in genere - processo tributario - natura - "impugnazione merito" e non "impugnazione annullamento" - conseguenze - poteri ed obblighi del giudice tributario - valutazione sostitutiva - contenuto - condizioni. Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 27560 del 30/10/2018

>>> Il processo tributario non è diretto alla mera eliminazione giuridica dell'atto impugnato, ma ad una pronuncia di merito, sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente che dell'accertamento dell'ufficio. Ne consegue che il giudice tributario, ove ritenga invalido l'avviso di accertamento per motivi di ordine sostanziale (e non meramente formali), è tenuto ad esaminare nel merito la pretesa tributaria e a ricondurla, mediante una motivata valutazione sostitutiva, alla corretta misura, entro i limiti posti dalle domande di parte.

Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 27560 del 30/10/2018