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Processo tributario - Notifica del ricorso

Processo tributario - Notifica del ricorso - Perfezionamento con la spedizione postale - Data spedizione (Corte di Cassazione, sentenza 10481 del 03.07.2003)

Svolgimento del processo

1. A seguito della presentazione della denuncia Invim straordinaria, l'Ufficio del Registro di Sanremo emetteva avviso di accertamento contro la società I. I.. Questa proponeva ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Sanremo, la quale lo accoglieva parzialmente. Proponeva appello l'Ufficio, sostenendo che il ricorso in primo grado era tardivo ed inammissibile, dato che esso era stato spedito per posta nel termine di gg. 60 dalla notifica dell'avviso, ma risultava inoltrato in busta anziché in plico raccomandato e ricevuto fuori termine.

2. La Commissione Tributaria Regionale riteneva trattarsi di "sola irregolarità" e pertanto, disattesa l'eccezione processuale, esaminava il merito della controversia e confermava la sentenza di primo grado.

3. Ha proposto ricorso per Cassazione l'Amministrazione Finanziaria dello Stato, deducendo due motivi. La controparte non si è costituita.

Motivi della decisione

4. Con il primo motivo del ricorso, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell'art. 360 n. 3 CPC, degli artt. 112 Codice di Procedura Civile e 37 D.P.R. n. 636.72, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, a sensi dell'art. 360 n. 5 CPC. La decisione richiamata "non ha dato certezza delle ragioni per le quali la Commissione Tributaria Provinciale ha ritenuto di non accogliere la pregiudiziale di rito sollevata dall'ufficio".

5. Col secondo motivo del ricorso, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell'art. 360 n. 3 CPC, degli artt. 16 e 17 del D.P.R. n. 636.72, perché è stata disattesa la disciplina previgente in tema di modalità e termini di proposizione del ricorso in primo grado: il principio secondo il quale la spedizione postale vale come notifica si applica quando la spedizione avviene in plico senza busta; quando, invece, detta spedizione avviene in busta, vale la data di ricezione e pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

6. I due motivi possono essere congiuntamente esaminati, in quanto tra loro intimamente connessi.

7. E' pacifico, in fatto, che - l'avviso di accertamento è stato notificato alla società il 20.12.94; - il ricorso risulta spedito per posta, con raccomandata, in data 18.2.95; - esso ricorso risulta pervenuto alla segreteria della Commissione Tributaria Provinciale il 21.2.95; - il ricorso è tempestivo se notificato il 18.2.95, è tardivo se notificato il 21.2.95; - non è contestato che il ricorso spedito il 18.2.95 è lo stesso che è stato ricevuto il 21.2.95 (quest'ultima precisazione viene fatta onde darsi carico della problematica inerente alla identificazione del documento spedito in busta anziché mediante plico).

8. L'art. 17 del D.P.R. n. 636.72 prevede(va) che il ricorso va proposto mediante "consegna o spedizione in plico senza busta raccomandata con avviso di ricevimento".

9. La giurisprudenza di questa Corte è stata finora orientata in senso favorevole alla tesi dell'Amministrazione. Con formula tralatizia, tutte le sentenze in termini ritengono che il contribuente può presentare il ricorso in due modi: con diretta consegna alla segreteria della Commissione Tributaria, ovvero tramite il servizio postale; quando il contribuente si avvale del servizio postale, ha l'onere di usare il sistema della spedizione in plico e non in busta, nel qual caso la data di spedizione equivale alla data di notifica, perché il timbro postale viene apposto direttamente sul ricorso e fa prova dell'identità del documento trasmesso. Quando invece il contribuente inserisce il ricorso in una busta, "la tempestività del ricorso non può rilevarsi dalla data della sua spedizione, ma solamente dalla certificazione eseguita dalla segreteria della Commissione Tributaria circa la data di ricezione del ricorso, con la conseguenza che, se tale data è successiva alla scadenza del termine previsto per proporre ricorso, questo deve essere dichiarato inammissibile": Cass. 29.8.2001 n. 11327. Conformi: Cass. 21.7.2000 n. 9599; Cass. 17.9.2001 n. 11666; Cass. 21.6.95 n. 6972.

10. Ritiene questa Corte che il suesposto orientamento giurisprudenziale vada soggetto ad un meditato riesame, alla luce dei principi affermati dalla Corte Costituzionale nelle sentenze n. 477 del 20 - 26 novembre 2002 e n. 520 del 21.11 - 6.12.2002

10. Nella prima di esse, la Corte, occupandosi del perfezionamento della notifica a mezzo posta nel rito civile, muove dalla considerazione che la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel senso che la notifica si perfeziona alla data di ricezione del plico. Già in tema di notificazioni all'estero, peraltro, la Corte Costituzionale ha avuto modo di affermare che gli artt. 3 e 24 della Costituzione impongono di contemperare "le garanzie di conoscibilità dell'atto da parte del destinatario" con "l'interesse del notificante a non vedersi addebitato l'esito intempestivo di un procedimento notificatorio parzialmente sottratto ai suoi poteri di impulso" ( sent. n. 69.1994).

11. "Principio questo - prosegue la Corte Costituzionale - che per la sua portata generale non può non riferirsi ad ogni tipo di notificazione e dunque anche alle notificazioni a mezzo posta", essendo irragionevole che la parte notificante sopporti le conseguenze di ritardi addebitabili ad organi terzi, quali l'ufficiale giudiziario o la posta. In ossequio ai richiamati principi costituzionali, gli effetti della notificazione a mezzo posta "devono essere ricollegati, per quanto riguarda il notificante, al solo compimento delle formalità a lui direttamente imposte dalla legge, ossia alla consegna dell'atto da notificare all'ufficiale giudiziario", fermo restando che per il notificando rimane fermo il principio della ricezione dell'atto. In sostanza, la Corte Costituzionale ha compiuto una scissione degli effetti dell'atto: per il notificante alla data di consegna all'ufficiale giudiziario o all'ufficio postale; per il notificando alla data della ricezione, rimanendo "neutro" il tempo intermedio. Pertanto, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 149 Codice di Procedura Civile e dell'art. 4 comma 3 della Legge n. 890.82, nella parte in cui prevede che la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell'atto anziché a quella di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario.

12. Con la seconda sentenza (n. 520.2002) la Corte Costituzionale si è occupata del deposito degli atti ai fini della costituzione nel giudizio tributario, che la giurisprudenza di questa Corte di Cassazione riteneva, secondo l'indirizzo prevalente, dovesse farsi unicamente a mezzo deposito nella segreteria, escluso ogni equipollente quale la spedizione a mezzo posta. La Corte Costituzionale ha ritenuto tale indirizzo in stridente contrasto coi principi ed ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 22, comma 1 e 2 del Decreto Legislativo n. 546.92, "nella parte in cui non consente, per il deposito degli atti ai fini della costituzione in giudizio, l'utilizzo del servizio postale".

13. Discende da quanto precede che il principio generale, in tema di notifica a mezzo posta, non è più quello del perfezionamento al momento della ricezione, ma quello del perfezionamento - per il notificante al momento della spedizione, a condizione beninteso che la ricezione avvenga.

14. L'indirizzo giurisprudenziale sopra citato muove dal presupposto che viga in linea generale il primo principio (notifica - ricezione) e che la rilevanza della data di consegna alla posta sia l'eccezione. Oggi, il principio è rovesciato, perché la regola generale è il principio notifica = consegna alla posta.

15. Ciò posto, quando l'art. 17 prevede la consegna materiale del ricorso presso la segreteria della Commissione ovvero la sua spedizione in plico raccomandato entro un certo termine, esso deve essere interpretato nel senso che la data di spedizione postale è rilevante e fa fede - beninteso - contestazione circa il contenuto della busta - anche in ordine alla tempestività della proposizione del ricorso. Rettamente quindi ha motivato la Commissione Tributaria Regionale, ritenendo che l'uso della busta anziché del plico costituisca mera irregolarità.

16. Il ricorso deve, per i suesposti motivi, essere rigettato. Non essendosi la controparte costituita, non vi è luogo a pronunciare sulle spese.

P.q.m.

La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso; nulla per le spese.