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Tributi erariali diretti - accertamento delle imposte sui redditi (tributi posteriori alla riforma del 1972) - accertamenti e controlli - avviso di accertamento - in genere – Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 576 del 15/01/2016

Integrazione o modificazione in aumento ex art. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 - Presupposti - Sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi - Dati in possesso di ufficio fiscale diverso da quello emittente l'avviso di accertamento - Avviso integrativo - Legittimità.

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, i dati conosciuti da un ufficio fiscale, ma non ancora in possesso di quello che ha emesso l'avviso di accertamento al momento dell'adozione di esso, costituiscono, ai sensi dell'art. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, elementi sopravvenuti, che legittimano l'integrazione o la modificazione in aumento dell'avviso di accertamento, mediante notificazione di nuovi avvisi, dovendosi limitare il contenuto preclusivo della norma al solo divieto di fondare il suddetto avviso integrativo sulla base di una mera rivalutazione o di un maggior apprendimento di dati già originariamente in possesso dell'ufficio procedente.

Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 576 del 15/01/2016