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Tributi erariali diretti - accertamento delle imposte sui redditi (tributi posteriori alla riforma del 1972) - dichiarazione annuale - in genere – Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 6392 del 19/03/2014

Dichiarazione dei redditi - Omessa indicazione di un'agevolazione per l'anno in cui avrebbe generato un miglior risultato di imposta - Mancata tempestiva istanza di rimborso ex art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973 - Conseguenze - Fattispecie anteriore alla configurazione dell'art. 2, comma 8 bis, del d.P.R. n. 322 del 1998, quale introdotta dal d.P.R. n. 435 del 2001.

In tema di imposte sui redditi, prima della introduzione, con il d.P.R. 12 luglio 2001, n. 435, dell'art. 2, comma 8 bis, del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, il contribuente che non si sia avvalso di un'agevolazione fiscale nella dichiarazione per l'anno in cui avrebbe generato un migliore risultato d'imposta, omettendo, altresì, di formulare tempestivamente, la relativa istanza di rimborso, ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nei diciotto mesi dalla data del versamento o della operata ritenuta, perde anche la facoltà di riporto del maggior credito, ove egli intenda completare la vicenda rettificativa della dichiarazione dei redditi con un effetto economico analogo, e sia pure nel termine di cui all'art. 9, ottavo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e quanto al credito maggiore.

Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 6392 del 19/03/2014