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Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta sulle successioni e donazioni - imposta sulle successioni - soggetti passivi - in genere – Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 4419 del 21/02/2008

Accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario - Rilascio dei beni erri - Avviso di liquidazione dell'imposta - Notificazione al curatore dell'eredità - Legittimazione all'impugnazione - Sussistenza.

In caso di rilascio dei beni erri in favore dei creditori e dei legatari, a seguito di accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, l'Amministrazione finanziaria, pur non potendo insinuare nella procedura di liquidazione il proprio credito relativo all'imposta di successione, il quale sorge nei confronti dell'erede in relazione a quanto residuerà a seguito della definitività dello stato di graduazione, può controllare le operazioni della procedura, notificando l'avviso di liquidazione, oltre che all'erede, anche al curatore nominato ai sensi dell'art. 508 cod. civ., il quale è legittimato ad impugnarlo, in qualità di assegnatario ed amministratore dell'eredità medesima, risultando "inutiliter data" una sentenza eventualmente pronunciata in assenza di uno dei predetti soggetti.

Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 4419 del 21/02/2008