Tributi erariali indiretti - tributi anteriori alla riforma del 1972 - imposta di successione - accertamento - denunzia - persone obbligate – Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 25666 del 24/10/2008

Minore chiamato all'eredità - Dichiarazione di successione - Termine - Decorrenza - Dalla redazione dell'inventario o entro un anno dalla maggiore età - Accettazione dell'eredità da parte del legale rappresentante - Omessa conclusione delle operazioni di inventario - Rilevanza - Esclusione.

In tema di imposta di successione, il termine semestrale per la presentazione della dichiarazione di successione, fissato dall'art. 31, comma 2, lettera d), del d.lgs. n. 346 del 1990 (nel testo "ratione temporis" vigente) con riferimento al comma 1, e dunque alla data di apertura della successione decorre, nel caso in cui il chiamato all'eredità sia un minore, dalla scadenza del termine per la redazione dell'inventario o dalla scadenza del termine ultimo previsto dall'art. 489 cod. civ., per il compimento dell'inventario. Ne consegue che, ove il legale rappresentante del minore chiamato abbia omesso il predetto adempimento, protraendo tale mancanza anche oltre il termine fissato in via ordinaria per la redazione dell'inventario, ciò non pregiudica per il minore, fino al primo anno dal compimento della maggiore età, né il diritto di accettare con beneficio d'inventario, né il diritto di evitare la decadenza dal beneficio né infine la facoltà di rinunziare all'eredità.

Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 25666 del 24/10/2008