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Tributi (in generale) - "solve et repete" - contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - procedimento - procedimento di appello - in genere - Corte da Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 21889 del 20/09/2017

Nuove eccezioni - Nozione - Proponibilità in appello - Divieto - Operatività per l'amministrazione finanziaria - Esclusione - Fondamento.

In tema di contenzioso tributario, il divieto di proporre nuove eccezioni in appello, posto dall'art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992, riguarda le eccezioni in senso tecnico, ossia lo strumento processuale con cui il contribuente, in qualità di convenuto in senso sostanziale, fa valere un fatto giuridico avente efficacia modificativa o estintiva della pretesa fiscale: esso, pertanto, non limita affatto la possibilità dell'Amministrazione di difendersi in tale giudizio, né quella d'impugnare la sentenza che lo conclude, qualora la stessa abbia accolto una domanda avversaria per ragioni diverse da quelle poste dal giudice di primo grado a fondamento della propria decisione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza della commissione tributaria regionale che, ritenutane la “novità”, aveva escluso qualificandole come nuove, di potere esaminare le difese dell’Agenzia delle entrate già proposte in primo grado, concernenti le movimentazioni bancarie sulle quali si fondava l’accertamento emesso a carico del contribuente).

Corte da Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 21889 del 20/09/2017