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Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) - oggetto - prestazione di servizi - esenzioni - Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 21725 del 20/09/2017

Esenzione ex art. 10 del d.P.R. n. 633 del 1972 - Presupposti - Cessioni di immobili a destinazione abitativa - Soggetti economici diversi - Nozione - Estensione - Rapporto di controllo ex art. 2359 c.c. fra cedente e cessionaria – Esclusione.

In tema di IVA, l'art. 10 n. 8 bis d.P.R. n. 633 del 1972 riconosce un’esenzione d'imposta in favore dell’impresa che ha come oggetto esclusivo o principale dell'attività esercitata la rivendita di fabbricati a condizione che la cessione dell’immobile a destinazione abitativa sia effettivamente avvenuta tra soggetti economici diversi, ipotesi che non ricorre qualora sussista un rapporto di controllo ex art. 2359 c.c. fra cedente e cessionaria.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 21725 del 20/09/2017