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Tributi (in generale) - esenzioni ed agevolazioni (benefici): in genere - Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 20814 del 06/09/2017

Investimento agevolato ex art. 8 della l. n. 388 del 2000 - Spese su beni detenuti a titolo diverso dalla proprietà - Costi deducibili - Differenze - Fattispecie.

In tema di agevolazioni fiscali per le aree svantaggiate, il credito d'imposta previsto dall'art. 8 della l. n. 388 del 2000, per i soggetti titolari di reddito d'impresa che, nel periodo ivi indicato, abbiano effettuato nuovi investimenti, spetta per i beni strumentali, materiali e immateriali, che siano nuovi e fiscalmente ammortizzabili ai sensi degli artt. 67 e 68 (oggi 103 e 104) del d.P.R. n. 917 del 1986, sicché le spese incrementative relative ad un immobile (nella specie detenuto, all'epoca dell'utilizzo dell'agevolazione fiscale, a titolo locatizio) rilevano, ai fini del credito d'imposta suddetto, solo se il contribuente dimostri che i relativi costi possano essere contabilizzati in bilancio tra le "immobilizzazioni materiali", in quanto, trattandosi di opere aventi una loro autonoma funzionalità ed individualità, a prescindere dal bene altrui cui accedono possono essere, al termine della locazione rimossi ed utilizzati separatamente dall'investitore, a differenza delle spese incrementative riguardanti opere prive di tali caratteristiche rispetto al bene cui accedono, da classificarsi nell'attivo dello stato patrimoniale tra le "altre immobilizzazioni immateriali", che non costituiscono beni autonomi ma, stante l'accessione su beni di terzi, meri costi deducibili. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della CTR, che aveva ritenuto la deducibilità dei costi di ristrutturazione dell'immobile condotto in locazione dalla società ricorrente, in quanto era esclusa la rimovibilità delle opere al termine della locazione).

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 20814 del 06/09/2017