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Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta di registro - applicazione dell'imposta - interpretazione degli atti - Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 18489 del 26/07/2017

Cessione di ramo di azienda o cessione di un singolo bene strumentale - Qualificazione – "Ius superveniens" - Intangibilità delle cessioni pregresse - Fattispecie relativa a contratto di compatibilizzazione di impianti.

In tema di qualificazione giuridica del contratto come cessione di azienda radiotelevisiva (con conseguente assoggettamento ad imposta di registro) o di cessione di un ripetitore singolarmente considerato (con conseguente assogettamento ad Iva), l'art. 27, comma 7-bis, del d.lgs. n. 177 del 2005, introdotto dall'articolo 40, comma 9-bis, del d.l. n. 201 del 2011, conv., con modif., dalla l. n. 214 del 2011, ha stabilito che la cessione anche di un singolo impianto, purchè non riguardi le sole attrezzature, integra una cessione di azienda, prevedendo al contempo l'intangibilità fiscale delle cessioni precedenti alla sua entrata in vigore, per le quali resta ferma la qualificazione giuridica data dalle parti. (In applicazione di tale principio. la S.C. ha riconosciuto la pregressa qualificazione giuridica del cd. contratto di "compatibilizzazione" di impianti come contratto complesso di rideterminazione delle reciproche sfere di interferenza trasmissiva con contestuale cessione di un singolo ripetitore di segnale).

Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 18489 del 26/07/2017