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Tributi erariali diretti - imposta sul reddito delle persone fisiche (i.r.p.e.f.) (tributi posteriori alla riforma del 1972) - base imponibile – Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 17476 del 14/07/2017

Cessione licenza di taxi - Attività individuale di trasporto - Bene relativo all’impresa - Plusvalenza - Formazione reddito ex art. 86, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986 - Nullità cessione negoziale - Irrilevanza.

La licenza per l'esercizio del servizio di taxi costituisce un bene primario nell'ambito dei beni organizzati per l'esercizio dell'attività individuale di trasporto di persone ed il suo trasferimento, previsto dall'art. 9 della l. n. 21 del 1992, che consente al titolare di ottenere la cd. volturazione da parte del comune, a determinate condizioni ed a favore di un terzo avente i requisiti di legge, realizza, se, come si presume, avviene a titolo oneroso, una plusvalenza che concorre alla formazione del reddito giusta l'art. 86, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986, risultando irrilevante, ai fini tributari, la nullità della cessione per contrasto con norme imperative.

Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 17476 del 14/07/2017