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Tributi erariali diretti - accertamento delle imposte sui redditi (tributi posteriori alla riforma del 1972) - accertamenti e controlli - avviso di accertamento - Corte di Cassazione Sez. 5, Ordinanza n. 13339 del 26/05/2017

Determinazione sintetica del reddito - Avviso basato sul pagamento del prezzo in un atto di compravendita - Legittimità - Fondamento - Prova contraria - Possibilità - Onere del contribuente - Sussistenza.

In materia di accertamento dell'imposta sui redditi ed al fine della determinazione sintetica del reddito annuale complessivo, secondo la previsione dell'art. 38 del d.P.R.n. 600 del 1973, la sottoscrizione di un atto pubblico (nella specie trasferimento di quote societarie) contenente la dichiarazione di pagamento di una somma di denaro da parte del contribuente può costituire elemento sulla cui base determinare induttivamente il reddito posseduto, in base all'applicazione di presunzioni semplici che l'ufficio finanziario è legittimato ad applicare per l'accertamento sintetico, risalendo dal fatto noto a quello ignoto, restando sempre consentita, a carico del contribuente, la prova contraria in ordine alla totale mancanza di una disponibilità patrimoniale, essendo questa meramente apparente, per avere l'atto stipulato, in ragione della sua natura simulata, una causa gratuita anziché quella onerosa apparente.

Corte di Cassazione Sez. 5, Ordinanza n. 13339 del 26/05/2017