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Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) - tributi locali posteriori alla riforma tributaria del 1972 - Corte di Cassazione Sez. 5 - , Ordinanza n. 12277 del 17/05/2017

Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Base imponibile - Rendita catastale - Atti di attribuzione o di modifica anteriori all'1 gennaio 2000 - Immediata efficacia - Conseguenze - Recupero dell'imposta maturata sulla scorta delle nuove rendite - Possibilità - Automatica applicazione anche di sanzioni ed interessi - Esclusione - Ragioni.

In tema di ICI, gli atti attributivi o modificativi della rendita catastale, emessi anteriormente all'1 gennaio 2000 (data dalla quale l'efficacia dei medesimi decorre dalla loro notificazione, ex art. 74, comma 1, della l. n. 342 del 2000), in quanto dotati di immediata efficacia anche se non comunicati o notificati al contribuente, consentono il recupero della maggiore imposta eventualmente dovuta, ma non l'applicazione di interessi e sanzioni, la cui irrogazione - come si desume dall'art. 74, comma 2, e dai principi generali in tema di sanzioni tributarie, previsti dal d.lgs. n. 472 del 1997 - richiede la prova dell'effettiva conoscenza degli atti attributivi o modificativi della rendita medesima, non essendo sufficiente, a tal fine, la conoscenza legale derivante dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Corte di Cassazione Sez. 5 - , Ordinanza n. 12277 del 17/05/2017