Skip to main content

Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) - obblighi dei contribuenti - pagamento dell'imposta - rimborsi - Corte di Cassazione Sez. 5 - , Ordinanza n. 12642 del 19/05/2017

Liquidazione dell'IVA di gruppo ex art. 73, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972 - Eccedenze detraibili - Crediti IVA risultanti da dichiarazioni relative ad anni precedenti l'operatività del regime dell'IVA di gruppo - Possibilità di utilizzazione da parte della controllata per autonoma ed individuale compensazione (nel regime, applicabile "ratione temporis", anteriore alla l. n. 244 del 2007) - Esclusione - Necessità di trasferire il menzionato credito alla società controllante - Fondamento - Fattispecie.

In tema di liquidazione dell'IVA di gruppo, nel regime (applicabile “ratione temporis”) anteriore all’applicabilità della l. n. 244 del 2007, nel novero delle eccedenze detraibili che dovevano essere trasferite dalle società del gruppo alla controllante, rientravano anche quelle maturate in anni precedenti l’attivazione del regime predetto, con la conseguenza che la società controllata non poteva utilizzare le stesse per autonoma ed individuale compensazione ma doveva trasferirle alla controllante, atteso che l’espressione “eccedenza detraibile”, contenuta nell’art. 73, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, alla luce del suo univoco tenore letterale, ha riguardo puramente e semplicemente all’eccedenza detraibile maturata dalla controllata, a prescindere dall’anno di maturazione dei crediti che la compongono, sicché non è consentito all’interprete introdurre eccezioni o limitazioni all’ambito applicativo desumibile dal descritto tenore testuale. (Nella specie, la S.C ha cassato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto individualmente compensabile nell’anno d’imposta 2004, da parte di una società controllata, il credito IVA da essa maturato nell’anno precedente, malgrado la stessa, a partire dall’anno d’imposta 2004, avesse optato per la liquidazione dell’IVA di gruppo).

Corte di Cassazione Sez. 5 - , Ordinanza n. 12642 del 19/05/2017