Skip to main content

Tributi (in generale) - "solve et repete" - disciplina delle agevolazioni tributarie (riforma tributaria del 1972) - agevolazioni varie - Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 9851 del 19/04/2017

Agevolazione ex art. 33, comma 3, della l. n. 388 del 2000 - Mancata utilizzazione edificatoria dell'immobile nei termini di legge - Perdita del beneficio - Limiti - Forza maggiore - Fattispecie in tema di sequestro penale dell'immobile.

In tema di agevolazioni tributarie, il beneficio di cui all'art. 33, comma 3, della l. n. 388 del 2000 deve essere revocato ogni qualvolta si verifichi la mancata edificazione nel quinquennio, salvo che ciò sia derivato da forza maggiore, da intendersi come una causa esterna, imprevedibile e sopravvenuta che non dipende da un comportamento addebitabile anche solo a titolo di colpa nei vari gradi o specie. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso la forza maggiore nell'ipotesi di mancata edificazione dovuta a sequestro penale dell'immobile per il reato di smaltimento illecito di rifiuti, attesa la colpa dell'acquirente per omessa vigilanza sulla natura dei rifiuti conferiti nell'area).

Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 9851 del 19/04/2017