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Tributi erariali diretti - imposta sul reddito delle persone fisiche (i.r.p.e.f.) (tributi posteriori alla riforma del 1972) - redditi di lavoro - lavoro dipendente - Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 10108 del 21/04/2017

Residenti nel territorio dello Stato - Attività prestata nelle zone di frontiera – Assegno di confine – Assoggettabilità a tributo – Esclusione – Fondamento – Disciplina introdotta con d.lgs. n. 314 del 1997 - Applicabilità al periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2000.

In tema di imposte sui redditi, l’assegno di confine per lavoro prestato nelle zone di frontiera da residenti nel territorio dello Stato non è soggetto a tassazione, non per esclusione della natura retributiva, ma per applicazione della disciplina prevista dall’art. 3, comma 3, lett. c), del d.P.R. n. 917 del 1986, - che prevedeva l’esenzione per tutti i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato in via esclusiva e continuativa all’estero - estesa a quei soggetti dall'art. 38, comma 3, della l. n. 146 del 1998, a prescindere dalla finalità, indennitaria o assistenziale, per cui è corrisposto. Ciò, tuttavia, sino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2000, perché, per il periodo successivo, a seguito dell'abrogazione del citato comma 3 dell’art. 3 ad opera dell'art. 5, comma 1, lett. a), n. 1, del d.lgs. n. 314 del 1997, la fattispecie è regolata dall’art. 48 (ora art. 51, comma 8) del TUIR, secondo il quale gli assegni di sede e le altre indennità percepite per servizi prestati all’estero costituiscono reddito nella misura del 50 per cento, ed ove sia prevista la corresponsione di una indennità di base e di maggiorazioni ad essa collegate concorre a formare il reddito la sola indennità base, nella misura del 50 per cento.

Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 10108 del 21/04/2017