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Tributi (in generale) - esenzioni ed agevolazioni (benefici): in genere - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 3713 del 13/02/2017

Benefici fiscali per l'acquisto della prima casa - Rivendita e nuovo acquisto - Destinazione del nuovo immobile ad abitazione principale - Necessità del dato anagrafico e non meramente fattuale.

In tema di agevolazioni fiscali cd. "prima casa", ai fini dell'applicazione dell'art. 1, nota II bis, comma 4, parte I, della tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, secondo cui il contribuente che non voglia perdere il benficio, pur avendo venduto l'immobile entro cinque anni dall'acquisto, deve procedere entro un anno dall'alienazione all'acquisto di altro immobile, il requisito della destinazione del nuovo immobile ad abitazione principale deve intendersi riferito al dato anagrafico e non meramente fattuale, per cui non può desumersi dalla produzione di documenti di spesa (nelle specie, spese condominiali e utenze) in luogo della certificazione anagrafica.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 3713 del 13/02/2017