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Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) - obblighi dei contribuenti - pagamento dell'imposta - rimborsi - Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 4559 del 22/02/2017

Credito esposto in dichiarazione – Necessità di istanza di rimborso – Esclusione – Applicabilità di termine decadenziale biennale – Esclusione – Fattispecie in tema di errore nella successiva dichiarazione.

In tema d'IVA, ove il credito di imposta sia già desumibile dalle dichiarazioni del contribuente e non sia contestato dall'Amministrazione finanziaria, non è necessaria una specifica istanza di rimborso, che costituisce solo il presupposto di esigibilità per l'avvio del relativo procedimento, per cui non trova applicazione il termine biennale di decadenza previsto dall’art. 21, comma 2, ultima parte, del d.lgs. n. 546 del 1992, ma solo quello di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha rigettato il ricorso dell'Amministrazione, che negava il rimborso invocando il termine decadenziale biennale, in quanto il credito del contribuente emergeva dalla dichiarazione dell’anno 2001, non contestata dall’Ufficio, sebbene non fosse stato riportato, per un mero errore di compilazione, nella dichiarazione annuale IVA dell’anno successivo).

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 4559 del 22/02/2017