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Riscossione delle imposte - riscossione delle imposte sui redditi (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - modalita' di riscossione - riscossione mediante ruoli - iscrizione a ruolo - cartella di pagamento – Corte di Cassazione, Sez. 5 -

Notifica Termine previsto nella l. n. 311 del 2004 – Inapplicabilità – Fondamento

I termini di notificazione della cartella di pagamento emessa ai sensi dell'art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 sono regolati dall’art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, come modificato dall’art. 1, comma 5-bis, del d.l. n. 106 del 2005, conv., con modif., dalla l. n. 156 del 2005, mentre non trova applicazione l’art. 1, comma 417, della l. n. 311 del 2004, che, prevedendo la notifica della cartella entro l’ultimo giorno del dodicesimo mese successivo a quello di consegna del ruolo, senza tuttavia fissare alcun termine certo per detta consegna, resta inefficace in quanto termine decadenziale privo di un “dies a quo”, come già chiarito dalla nella sentenza n. 280 del 2005.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 4577 del 22/02/2017