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Riscossione delle imposte - riscossione delle imposte sui redditi (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - modalita' di riscossione – Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 1501 del 20/01/2017

Riscossione mediante ruoli - iscrizione a ruolo - in base ad accertamenti non definitivi - in genere Art. 15, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973 - Sopravvenuto art. 68 del d.lgs. n. 546 del 1992 - Differente ambito applicativo delle due norme - Conseguenze - Abrogazione implicita della norma precedente – Esclusione.

In tema di riscossione delle imposte sui redditi, l'art. 15, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973, "ratione temporis" vigente, concerne, nell'ambito della disciplina dell'iscrizione nei ruoli in base ad accertamenti non definitivi, la riscossione del tributo nella fase amministrativa, laddove il sopravvenuto art. 68 del d.lgs. n. 546 del 1992, regola, in materia di esecuzione delle sentenze delle commissioni tributarie, la riscossione frazionata del tributo nella fase relativa alla pendenza del processo tributario, per cui non esplica alcun effetto abrogativo implicito nei confronti del citato art. 15, comma 1, il quale si riferisce ad un differente ambito di disciplina della riscossione dei tributi.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 1501 del 20/01/2017