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Tributi (in generale) - esenzioni ed agevolazioni (benefici): in genere - Sez. 5 - , Sentenza n. 23800 del 23/11/2016

Aiuto di Stato dichiarato incompatibile dalla Commissione europea - Recupero - Interessi dovuti - Computo - Rinvio al regolamento CEE n. 794/2004 - Natura non recettizia - Conseguenze.

In tema di recupero di aiuti di Stato dichiarati incompatibili dalla decisione della Commissione Europea n. 2003/193/CE del 5 giugno 2002, e con riguardo al computo degli interessi, il rinvio operato dall'art. 24, comma 4, del d.l. n. 185 del 2008, conv., con modif., dalla l. n. 2 del 2009, al capo V del Regolamento CE della Commissione europea n. 794 del 2004, va inteso come formale, ovvero mobile, e non sostanziale e fisso, e, quindi, riferito all'art. 11, pt. 3, di detto regolamento, come successivamente modificato, sicché, ove sia trascorso più di un anno tra la data in cui l'aiuto illegittimo è stato messo per la prima volta a disposizione del beneficiario e quella di recupero dell'aiuto, il tasso di interesse va ricalcolato ad intervalli di un anno sulla base del tasso in vigore al momento in cui si effettua il ricalcolo.

Sez. 5 - , Sentenza n. 23800 del 23/11/2016