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Tributi (in generale) - esenzioni ed agevolazioni (benefici): in genere - Sez. 5 - , Sentenza n. 23799 del 23/11/2016

Società per azioni a prevalente capitale pubblico per la gestione dei servizi pubblici locali - Agevolazioni - Decisione della Commissione europea n. 2003/193/CE - Incompatibilità con il diritto comunitario come aiuti di Stato - Recupero delle somme erogate - Ingiunzione ex art. 1 del d.l. n. 10 del 2007 - Condizioni - Limiti.

In tema di aiuti di Stato, l'Agenzia delle Entrate ha l'obbligo, ex art. 1 del d.l. n. 10 del 2007, convertito nella l. n. 46 del 2007, di procedere mediante ingiunzione al recupero delle somme corrispondenti alle agevolazioni usufruite dalle società per azioni a prevalente capitale pubblico, istituite, ai sensi dell'art. 22 della l. n. 142 del 1990, per la gestione dei servizi pubblici locali e ritenute incompatibili con il diritto comunitario dalla decisione della Commissione europea n. 2003/193/CE, salvo che si tratti di aiuti rientranti nell'ambito di applicabilità della regola "de minimis", esclusi i settori disciplinati da norme comunitarie speciali in materia di aiuti di Stato emanate sulla base del Trattato che istituisce la Comunità economica europea o del Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, vigenti nel periodo di riferimento, spettando alla società destinataria dell'ingiunzione eccepire e provare che l'aiuto ricevuto appartenga all'ambito di applicabilità della regola suddetta ed all'Amministrazione dimostrare che la società sia una società per azioni costituita ai sensi della l. n. 142 del 1990 e che abbia effettivamente usufruito dell'agevolazione dichiarata incompatibile con il diritto comunitario. Tali elementi, unitamente all'invito ad avvalersi della eccezione relativa all'appartenenza dell'aiuto all'ambito di applicabilità della regola "de minimis", esauriscono la motivazione necessaria dell'ingiunzione.

Sez. 5 - , Sentenza n. 23799 del 23/11/2016