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Tributi erariali diretti - imposta sul reddito delle persone giuridiche (i.r.p.e.g.) (tributi posteriori alla riforma del 1972) - determinazione - in genere - Sez. 5 - , Sentenza n. 23798 del 23/11/2016

Saldo IRPEG da parte della curatela - Termine ordinario - Deroga ex art. 18, comma 3, del d.P.R. n. 42 del 1988 vigente "ratione temporis" – Fondamento – Conseguenze.

In tema d'imposte sui redditi, l’art. 18, comma 3, del d.P.R. n. 42 del 1988 (ora abrogato, ma applicabile “ratione temporis”) - secondo cui il curatore, prima di presentare la dichiarazione finale, deve provvedere al versamento dell’IRPEG - ha natura speciale e, quindi, deroga all’art. 17 del d.P.R. n. 435 del 2001, in quanto teso a disciplinare adempimenti tributari per procedure, quali quelle concorsuali, connotate da peculiari esigenze gestionali, sicché le due incombenze del versamento dell'imposta e della presentazione della dichiarazione finale devono intendersi strettamente connesse sul piano temporale e vanno effettuate in sostanziale contemporaneità, come stabilisce l’art. 5, comma 4, del d.P.R. n. 322 del 1988, entro l’ultimo giorno del decimo mese successivo alla chiusura della procedura (e non, come prevede, invece, l’art. 17 cit., entro il giorno 20 del sesto mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta).

Sez. 5 - , Sentenza n. 23798 del 23/11/2016