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Tributi (in generale) - "solve et repete" - contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - procedimento - procedimento di appello - in genere - Sez. 5 - , Sentenza n. 24214 del 29/11/2016

Divieto di nuove eccezioni in appello - Ambito applicativo - Interruzione della prescrizione - Esclusione - Ammissibilità in appello della deduzione e della produzione documentale.

In tema di contenzioso tributario, ai sensi dell'art. 57, comma 2, del d.lgs. n. 542 del 1996, sono precluse in appello esclusivamente le eccezioni nuove, dalle quali deriva un mutamento degli elementi materiali del fatto costitutivo della pretesa ed il conseguente ampliamento del tema della decisione, sicché, a fronte dell'eccezione di decadenza e prescrizione sollevata dal contribuente, l'allegazione dell'interruzione della prescrizione da parte dell'Amministrazione finanziaria, provata mediante l'allegazione di documentazione, rappresenta una mera difesa o un'eccezione in senso improprio, pienamente ammissibile anche in appello in quanto mera contestazione delle censure mosse all'atto impugnato con il ricorso, senza introduzione di alcun elemento nuovo d'indagine.

Sez. 5 - , Sentenza n. 24214 del 29/11/2016