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Tributi (in generale) - repressione delle violazioni delle leggi finanziarie - sanzioni civili e amministrative - in genere – Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 14402 del 14/07/2016

Violazione di norme tributarie - Obiettiva incertezza normativa - Disapplicazione delle relative sanzioni da parte del giudice - Condizioni - Domanda del contribuente - Necessità - Improponibilità per la prima volta nel giudizio di appello o di legittimità.

In tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme fiscali, sussiste il potere del giudice tributario di dichiarare l'inapplicabilità delle sanzioni, anche in sede di legittimità, per errore sulla norma tributaria, in caso di obiettiva incertezza sulla portata e sull'ambito applicativo della stessa, solo in presenza di una domanda del contribuente formulata nei modi e nei termini processuali appropriati, che non può essere proposta per la prima volta nel giudizio di appello o nel giudizio di legittimità.

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 14402 del 14/07/2016