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Tributi (in generale) - disciplina delle agevolazioni tributarie (riforma tributaria del 1972) - agevolazioni varie - in genere – Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 14510 del 15/07/2016

Agevolazioni prima casa - Mantenimento della residenza nel comune ove è ubicato l'immobile - Necessità ai fini della conservazione del beneficio - Esclusione - Fondamento.

In tema di benefici fiscali "prima casa", il requisito necessario per fruire dell'agevolazione si perfeziona ove il contribuente abbia trasferito la propria residenza nel comune in cui si trova l'immobile entro il termine di diciotto mesi dall'acquisto, restando irrilevante un eventuale successivo spostamento della residenza, che non è incluso tra le espresse cause di revoca e non pregiudica il Fisco, salva la sussistenza nel caso concreto di un abuso del diritto.

Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 14510 del 15/07/2016