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Tributi erariali diretti - imposta sul reddito delle persone fisiche (i.r.p.e.f.) (tributi posteriori alla riforma del 1972) - redditi di lavoro - lavoro dipendente - in genere – Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 14474 del 15/07/2016

Attività lavorativa prestata in Svizzera - T.f.r. corrisposto da datore di lavoro residente in Italia - Imponibilità in base alla convenzione italo-svizzera - Prevalenza della norma pattizia su quella interna.

In tema d'imposte sul reddito, le somme corrisposte a titolo di t.f.r. da datore di lavoro residente in Italia ad un soggetto residente in Svizzera sono imponibili in Svizzera, ove l'attività lavorativa sia stata ivi prestata, in base all'art. 15 della Convenzione italo-svizzera, che prevale sull'art. 23, comma 2, lett. a, del d.P.R. n. 917 del 1986, essendo la norma pattizia gerarchicamente sovra-ordinata alla legge ordinaria interna.

Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 14474 del 15/07/2016